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Tribunale Roma 2017 assegno divorzio coniuge invalido PDF Stampa E-mail

 

 

Tribunale Roma, sez. I, 07/07/2017, ud. 07/07/2017

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI: come da verbale udienza precisazione delle conclusioni

Fatto

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 12.2.2015, XXX ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma in data 23.9.1984 con YYY, esponendo che dall'unione sono nati due figli A. in data (omissis) e B. in data 11.4.1998, e che con sentenza n.17941/2011 del 20.9.2011 è stata dichiarata la separazione tra le parti con affidamento condiviso del figlio, allora minorenne, con stabile collocamento presso l'abitazione materna, assegnazione alla madre della casa familiare, e imposizione a carico del padre di assegno mensile di euro 700 quale contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno mensile di euro 200, quale contributo al mantenimento della stessa XXX. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse posto a carico del resistente assegno mensile di euro 800 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di euro300,00 quale assegno divorzile per la ricorrente. Con vittoria di spese.

Si è costituito YYY non opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti, ma rappresentando lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente in data successiva alla separazione e dando atto della parziale indipendenza economica del figlio primogenito che svolgerebbe lavori saltuari. Tanto premesso ha chiesto che l'assegno a suo carico per la prole fosse determinato in euro 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie non opponendosi all'assegnazione alla ricorrente della casa familiare in comproprietà tra le parti, e chiedendo il rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla controparte. Con vittoria di spese.

All'udienza presidenziale del 21.9.2015, sono comparse le parti dichiarando la ricorrente di non percepire reddito ma indennità di invalidità a causa di grave patologia insorta nelle more, di essere proprietaria al 50% della casa familiare, rappresentando lo svolgi- mento da parte del figlio A di lavori saltuari, con redditi di circa euro 100/150 mensili; il resistente ha dichiarato di percepire come operaio turista, impiegato presso Aeroporti di Roma, reddito mensile di euro 1900 circa per 14 mensilità di essere comproprietario al 50% della casa coniugale, e di risiedere in immobile di proprietà di propri familiari. All'esito dell'udienza presidenziale sono stati confermati i provvedimenti in essere dalla separazione.

In sede istruttoria, le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio. Il giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al Collegio, che con sentenza parziale n. 18691/2016 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel corso del procedimento è stato escusso un teste sulle circostanza ammesse, disposto l'interrogatorio formale del resistente, acquisiti i documenti prodotti; la decisione è stata quindi rimessa al Collegio.

Stante l'emissione di sentenza parziale di divorzio, devono essere definite le ulteriori domande accessorie, dando atto che nelle more del procedimento il figlio B è divenuto maggiorenne.

Preliminarmente deve essere disposto lo stralcio della documentazione depositata da parte ricorrente insieme con la comparsa conclusionale, non potendo essere acquista in data successiva alla udienza di precisazione delle conclusioni alcuna documentazione, anche se sopravvenuta, data la necessità di rispettare il principio del contraddittorio.

Assegnazione della casa familiare

La concorde richiesta di disporre l'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti, alla ricorrente deve essere accolta, in considerazione della convivenza della XXX con i figli delle parti maggiorenni e non economicamente indipendenti.

Assegno per il mantenimento della prole

Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

I figli delle parti A e B, maggiorenni non sono economicamente indipendenti. La percezione da parte del figlio A, studente in ingegneria, di esigui redditi mensili (pari a circa euro 100/150) non è tale da far ritenere raggiunta l'indipendenza economica del ragazzo, dovendo considerare questo importo sufficiente per fare fronte alle aumentate esigenze del figlio in ragione dell'età.

Per determinare l'assegno da porre a carico dei genitori deve essere valutata la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.

XXX risulta allo stato disoccupata, essendo cessata l'attività di lavoro prestata come segretaria part time presso studi medici (con reddito annuo lordo da lavoro di euro 1.248 cfr. dichiarazione 2014) a seguito dell'insorgere di grave patologia che ha compromesso gravemente la capacità lavorativa con invalidità al 100%(doc. 11 di parte ricorrente) che seppure rivedibile, impedisce al momento alla XXX di reperire occupazione. La XXX è proprietaria del 50% della casa di abitazione.

YYY dipendente di Aeroporti di Roma con mansioni di operaio turnista ha dichiarato i seguenti redditi:

CUD 2013 reddito annuo lordo euro 35.351;

CUD 2014 reddito annuo lordo euro 33.294;

CUD 2015 reddito annuo lordo euro 33.892 corrispondente a reddito netto mensile pari a circa euro 2.200 per 12 mensilità (risultato ottenuto detraendo dal reddito lordo le imposte e dividendo la risultante per 12).

Il YYY è comproprietario della casa familiare con la ricorrente e risiede in abitazione di proprietà dei familiari senza oneri. Dall'istruttoria è emerso che il YYY svolge attività di istruttore presso scuole di calcio percependo, secondo quanto dallo stesso dichiarato, rimborso spese di euro 150,00 mensili.

Alla luce di tali risultanze, in considerazione delle aumentate esigenze dei figli l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento della prole deve essere determinato in euro 800 mensili, con decorrenza dal mese di luglio 2017 dalla data della presente decisione, fermi per il periodo pregresso i provvedimenti provvisori, oltre adeguamento annuale ISTAT.

Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:

scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, di- segno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

Il contributo di ciascun genitore alle spese, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, confermando quanto disposto nei provvedimenti presidenziali.

Domanda di assegno divorzile

La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile allegando l'assenza di propri redditi, l'impossibilità di procurali in considerazione della propria situazione personale e di salute e la mancanza di mezzi idonei a permetterle di mantenere il tenore di vita matrimoniale e le maggiori consistenze reddituali e patrimoniali della controparte. Il resistente si è opposto alla domanda rappresentando la percezione di redditi da parte della ricorrente.

Deve essere evidenziato che stante l'autonomia dei presupposti dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e dell'assegno divorzile, le condizioni determinate all'esito della separazione, nelle quali era stato previsto un assegno di mantenimento per la XXX di euro 200 mensili, rappresentano un mero elemento indiziario che, in questa sede, può assumere rilievo quale parametro di riferimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inteso come “lo standard reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi”. Infatti, a meno che non vi sia una sproporzione patrimoniale, che concorre nel giudizio sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tale parametro verrà per lo più a coincidere con il raffronto tra le condizioni reddituali dei coniugi, potendosi presumere che, in difetto di prova contraria, ciascuno dei coniugi abbia contribuito ai bisogni familiari, in ossequio al disposto di cui all'art.143, 3° co., c.c., in proporzione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Occorre, tuttavia, precisare che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. L'assegno divorzile, pre-supponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, come detto, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Nel caso concreto, la circostanza che all'epoca della separazione il resistente percepisse un reddito sostanzialmente analogo a quello percepito attualmente, mentre la ricorrente pur priva di redditi era considerata idonea all'espletamento di attività lavorativa, con casa familiare in comproprietà tra le parti, fa ritenere che il tenore di vita familiare fosse medio.

La giurisprudenza della Corte di legittimità ha ritenuto che l'attribuzione dell'assegno divorzile è determinata dall'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre l'istante, a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza dì matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del matrimonio. La giurisprudenza della Corte di legittimità è costante, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 1990, nel ritenere che “L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi. Nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio. Nella seconda fase, il giudice deve, poi, procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione” (Cass. n. 15610/2007; n. 18241/2006; n. 4040/2003).

Nel caso di specie, la ricorrente ha rappresentato di essere priva di redditi avendo cessato l'attività di segreteria part time in studi medici a causa dell'insorgere di grave patologia (documentata) tale da compromettere la capacità lavorativa. La grave compromissione della salute della XXX, di quasi 57 anni, fa presumere che la stessa non sia in grado di reperire reddito ulteriore rispetto alla pensione di invalidità di euro 279,75 al momento percepita.

Anche applicando il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sez. I, sentenza 10/05/2017, n. 115049) secondo il quale il parametro cui ancorare la valutazione della impossibilità dell'ex coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre l'istante, non sarebbe il tenore di vita familiare ma l'indipendenza economica del richiedente l'assegno, nel caso di specie deve rilevarsi come la XXX non abbia propri redditi, ad eccezione della esigua pensione di invalidità, e per quanto esposto non è presumibilmente in grado di reperire redditi idonei a garantirle l'indipendenza economica.

Compiuta tale premessa richiamata la situazione reddituale e patrimoniale delle parti esposta nel punto precedente, per quanto concerne la determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile, il dovere di assistenza materiale di cui all'art.143 , 3° co., c.c. è clausola generale, che deve essere valutata in concreto ai sensi dell'art.5, 6° co., della legge sul divorzio tenendo conto, nella determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile “del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune“. Applicando la previsione normativa di cui sopra al caso concreto, e tenuto conto della sostanziale equivalenza di tali apporti, valutando come equivalenti il contributo lavorati- vo prestato dal marito e quello casalingo prestato dalla moglie dedita alla cura e gestione della famiglia, la misura dell'assegno divorzile dovrà essere determinata tenendo conto, principalmente della durata del matrimonio, considerando in questa sede la durata effettiva degli obblighi matrimoniali, pari a 24 anni, dalla data di celebrazione del matrimonio (1984) sino alla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati (2008).

La comparazione dei redditi e dei patrimoni delle parti, come sopra illustrati, parametrati al medio tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, le difficoltà di salute della resistente con presumibili costi, fanno ritenere congrua la quantificazione dell'assegno divorzile spettante a XXX in misura pari a quanto allo stato percepito, quantificata ad euro 220,00 mensili (importo determinato rivalutando l'importo dell'assegno di separazione all'attualità), assegno dovuto con decorrenza dal mese di luglio 2017, data della presente decisione, confermando sul punto i provvedimenti presidenziali. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT in applicazione di quanto disposto dall'art.5 l.n. 1970 n.898 .

Spese di giudizio

Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 18691/2016 è stata pronunciata la cessazione la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 23.9.1984, tra YYY e XXX definitivamente pronunciando:

- determina in complessivi euro 800,00 il contributo mensile dovuto da YYY a titolo di contributo al mantenimento dei figli A e B, da corrispondere a XXX presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2017 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;

- pone a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie per i figli secondo quanto indicato in motivazione

- assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Roma, via (omissis), int. (omissis);

- determina in complessivi euro 220,00 il contributo mensile dovuto da YYY a titolo di assegno ai sensi dell'art.5 L.n.898/1970, da corrispondere a XXX presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2017 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;

- compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 7.7.2017

 
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