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ADDEBITO SEPARAZIONE E ABBANDONO CASA PDF Stampa E-mail

L'ABBANDONO DELLA CASA FAMILIARE PUO' COMPORTARE L'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE?

Con ricorso depositato il 12 Luglio 2000 e notificato il 30 Settembre 2000, .il marito. chiedeva che il Tribunale di Napoli pronunciasse la separazione giudiziale dalla moglie  con addebito a quest'ultima per aver ingiustificatamente abbandonato il tetto coniugale.
Costituitasi ritualmente, la moglie eccepiva che il matrimonio era fallito per il comportamento autoritario del marito, che l'aveva cacciata di casa, e chiedeva quindi la separazione con addebito e l'attribuzione di un assegno di mantenimento.
Esaurita l'istruttoria, con assunzione di prova testimoniale hinc et inde, il Tribunale di Napoli con sentenza emessa il 22 Aprile 2004 dichiarava la separazione senza addebito e poneva a carico del marito un assegno di mantenimento di euro 250,00; con compensazione delle spese di giudizio.
In parziale accoglimento del successivo gravame, la Corte d'appello di Napoli con sentenza 20 Gennaio-4 Febbraio 2005 riduceva ad euro 200,00 l'assegno di mantenimento e confermava nel resto la decisione impugnata, con compensazione delle spese processuali.
Motivava che dalle prove assunte era emerso che la crisi coniugale, originata da differenze caratteriali e probabilmente dalle intrusioni delle rispettive famiglie, risaliva ad epoca molto antecedente all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale; ne' erano state provate le ulteriori violazioni di obblighi matrimoniali a lei imputate.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il marito con atto notificato il 13 Maggio 2005, deducendo:
1) la violazione degli articoli 143, 146, 151 e 2697 cod. civ. e l'omessa o contraddittoria motivazione, dal momento che la corte d'appello, pur avendo accertato l'allontanamento dalla casa coniugale della moglie e l'insussistenza delle ragioni da lei addotte quale giusta causa, aveva egualmente rigettato la domanda di addebito nei di lei confronti;
2) la falsa applicazione dell'articolo 156 cod. civ., e il vizio di motivazione perche', in conseguenza dell'omessa pronunzia di addebito, aveva confermato l'assegno di mantenimento, pur riducendone l'importo.
All'udienza del 12 Giugno 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo e' infondato.
In tema di separazione personale del coniuge, l'abbandono della casa familiare, pur integrando una violazione di un obbligo matrimoniale, non e', di per se' solo, causa di addebito della separazione ove non sia dimostrato il nesso eziologico con la impossibilita' della convivenza, che dev'essere dunque sopravvenuta a tale abbandono. Ne discende che tale comportamento non concreta una causa di addebitabilita' della separazione quando sia determinato dall'intollerabilita' della prosecuzione della convivenza, gia' palesatasi in epoca antecedente (Cass., sezione 1, 20 Gennaio 2006, n. 1202; Cass., sez. 1, 10 Giugno 2005, n. 12373; Cass., sez. 1, 11 Agosto 2000, n. 10682).
Nella specie, la Corte d'appello di Napoli ha accertato con motivazione immune da vizi logici - confermativa in parte qua della decisione del Tribunale di Napoli - che la crisi coniugale era stata provocata da divergenze caratteriali e probabilmente da interferenze negative delle rispettive famiglie: le une e le altre assai anteriori all'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie. Ha quindi ravvisato la giusta causa, che esime il comportamento predetto dal carattere antigiuridico di una colpevole violazione di un obbligo matrimoniale, mettendone in risalto la natura oggetti va, per l'irriducibile incompatibilita' caratteriale ed i contrasti con le famiglie di origine.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la falsa applicazione dell'articolo 156 cod. civ. e il vizio di motivazione perche', in conseguenza dell'omessa pronunzia di addebito, la Corte d'appello di Napoli aveva confermato l'assegno di mantenimento.
Il motivo e' inammissibile, non rivestendo neppure formalmente i contorni di una censura specifica e puntuale, per violazione di legge o vizio di motivazione, alla statuizione della sentenza concernente l'assegno di mantenimento, in punto an o quantum debeatur. Non vi e' luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto l'intimata attivita' difensiva.
P.Q.M.
- Rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso

 
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