RITARDO VOLO E TUTELA PASSEGGERO Stampa
Scritto da Administrator   
Martedì 28 Ottobre 2008 11:48

QUALE TUTELA HA IL PASSEGGERO IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL VOLO O NEL CASO DI RITARDO?

Il Regolamento dell’Unione Europea si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro a condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata per il volo in questione e si presentino all'accettazione, tranne in caso di cancellazione, all'ora precedentemente indicata oppure, qualora non sia indicata l'ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata.

Il regolamento Comunitario riconosce una serie di diritti ai passeggeri sia in caso di negato imbarco contro la loro volontà, di cancellazione del volo e di volo in ritardo.

In particolare nel caso di:

1. Negato imbarco: qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di determinati benefici. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco, il vettore aereo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti versando una compensazione.

I vettori aerei danno la precedenza alle persone a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori.

2. Cancellazioni del volo o di rifiuto d'imbarco: i passeggeri interessati hanno diritto:

· al rimborso del biglietto entro sette giorni o a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale;

· ad assistenza (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione, possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica);

· a un risarcimento fissato a:
- 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 km;
- 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie di oltre 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree tra 1 500 e 3 500 km;
- 600 euro per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti precedenti.

3. Ritardo: il regolamento introduce un regime che prevede tre categorie di penalizzazione:

· in caso di ritardo prolungato (due ore o più, a seconda della distanza della tratta aerea), i passeggeri ricevono gratuitamente in tutti i casi pasti e bevande nonché la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;

· se l'orario di partenza è previsto per il giorno successivo, i passeggeri hanno diritto a ricevere gratuitamente una sistemazione in albergo e il trasporto fino al luogo della sistemazione e da quest'ultimo fino all'aeroporto;

· in caso di ritardo di almeno cinque ore, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto con, se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Ottobre 2008 11:09