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CONSUMATORE E CLAUSOLE NULLE PDF Stampa E-mail

CLAUSOLE NULLE NEI CONTRATTI TRA CONSUMATORE E PROFESSIONISTA 

Innanzitutto chi è il “consumatore”? E’ la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

A tal proposito è stato qualificato consumatore anche colui che acquista un bene o richiede una prestazione di un servizio nel quadro dell’attività professionale svolta, qualora la stipulazione del contratto non sia inquadrabile fra le manifestazioni di tale attività (Tribunale Roma 20.10.99) oppure una persona fisica che acquista beni allo scopo di avviare una futura attività professionale.

La principale tutela del consumatore è rappresentata dalla nullità di tutte quelle clausole inserite nei contratti che, malgrado la buona fede, determinano a carico dello stesso consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Vi sono delle clausole che vengono dalla Legge considerate vessatorie fino a prova contraria e sono quelle ad esempio che hanno per oggetto o per effetto di:
1.        escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2.        escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3.        imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

4.        riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto.  

Ad esempio nei contratti telefonici alcune sentenze hanno stabilito  la vessatoria e quindi inefficace della clausola contenuta nel contratto stipulato con Società di telefonia fissa o mobile nel quale viene previsto che l’utente in un contratto di durata annuale, è tenuto a comunicare la disdetta almeno 60 giorni prima della sua scadenza oppure è previsto che l’utente versi una somma  a titolo di anticipo conversazione senza previsione di interessi legali a favore dell’utente.

Non è stata considerata vessatoria, invece, la clausola che permette alla società di telefonia di modificare unilateralmente le condizioni tariffarie a condizione che venga concesso un congruo termine al consumatore per potere recedere dal contratto.

 
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