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L’attività di consulenze legali sul sito www.parerilegali.info è curato dall’Avv. Agnese Milianelli.

L’Avvocato Agnese Milianelli si è laureata presso l’Università degli Studi di Firenze ed è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Firenze, tessera ordine n.2006000109, ha stipulato assicurazione professionale per l’importo di Euro 516.500,00 con la compagnia Unipol Assicurazioni, è iscritta nella lista dei difensori civile autorizzati al patrocinio a spese dello Stato.

L’attività giudiziaria prevalente viene svolta nel foro di Firenze e Prato.

L'Avvocato Agnese Milianelli ha svolto consulenza legale per il Movimento dei Consumatori e per il Sindacato dei Lavoratori.

Si avvale della collaborazione esterna di diversi professionisti tra cui commercialisti, esperti di diritto informatico, architetti, geometri, psicologi in tutta Italia.

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AVVOCATO AGNESE MILIANELLI

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AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PDF Stampa E-mail

NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’art 1129 comma 1, c.c. prevede che l'amministratore - quale soggetto deputato alla regolare gestione della sopra definita comunione forzosa - viene nominato allorquando i condomini siano più di quattro. Alla designazione dell'amministratore provvede l'assemblea dei condomini nel rispetto delle maggioranze sancite dall’ art. 1136 commi 2 e 4, c.c.

Accade spesso che l'amministratore non venga nominato dall'assemblea secondo le formalità di legge, si parla in tale caso di amministratore di fatto. Tale soggetto svolge gli stessi compiti dell’amministratore (di gestione, formando preventivi e consuntivi, riscuotendo contributi e interessandosi dei molteplici servizi condominiali) ma tale amministratore,non avendo nessun riferimento con l'assemblea condominiale, dovrà intrattenere rapporti con i terzi in nome proprio, inoltre non potrà utilizzare la procedura per ingiunzione prevista dall'art. 63 disp. att. c.c. qualora i condomini omettano di adempiere spontaneamente al pagamento dei contributi condominiali.

In ogni caso l'amministratore, nello svolgimento dell'incarico conferitogli, ha il dovere di usare la diligenza del buon padre di famiglia, la sua condotta deve essere improntata all'imparzialità, non potendosi ammettere che egli tratti alcuni comunisti in maniera diversa dagli altri, pena la revoca dall'incarico nell'ipotesi di responsabilità per giusta causa. La revoca dell'amministratore a opera dell'assemblea, ovvero per il tramite dell'Autorità giudiziaria (nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge come ad esempio la mancata rendicontazione di gestione per due anni) trova il suo fondamento proprio nel venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra amministratore e condomini riuniti nell'assemblea. La revoca dalle proprie funzioni può avvenire in qualunque tempo e, quindi, anche prima della scadenza dell'anno. Quanto ai motivi, l'assemblea non è tenuta a indicare le ragioni della revoca che, pertanto, può prescindere dalla giusta causa (Cass. civ. 28 ottobre 1991, n. 11742).

 
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