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L’attività di consulenze legali sul sito www.parerilegali.info è curato dall’Avv. Agnese Milianelli.

L’Avvocato Agnese Milianelli si è laureata presso l’Università degli Studi di Firenze ed è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Firenze, tessera ordine n.2006000109, ha stipulato assicurazione professionale per l’importo di Euro 516.500,00 con la compagnia Unipol Assicurazioni, è iscritta nella lista dei difensori civile autorizzati al patrocinio a spese dello Stato.

L’attività giudiziaria prevalente viene svolta nel foro di Firenze e Prato.

L'Avvocato Agnese Milianelli ha svolto consulenza legale per il Movimento dei Consumatori e per il Sindacato dei Lavoratori.

Si avvale della collaborazione esterna di diversi professionisti tra cui commercialisti, esperti di diritto informatico, architetti, geometri, psicologi in tutta Italia.

STUDIO LEGALE

AVVOCATO AGNESE MILIANELLI

VIA FALDI N. 21 - LOCALITA' LE BAGNESE - SCANDICCI (FI)

TEL 347.612166 - 055. 7477586 - 055.2466902 – FAX. 055.2466902

email: avvocato.milianelli@gmail.com


CONTRATTI DI LAVORO A PROGETTO PDF Stampa E-mail

DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

L’Art. 61, primo comma del Dlgs 276/03 n. 276, fornisce la definizione ed il campo di applicazione del lavoro a progetto: “ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.”

Non si applica la normativa dei contratti a progetto:

 1.        per le prestazioni occasionali: s’intendono prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trova applicazione la normativa dei contratti a progetto;

2.        le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

3.        i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

4.        i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

LA FORMA DEL CONTRATTO A PROGETTO

Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché' i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.

CORRISPETTIVO NEI CONTRATTI A PROGETTO

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEL COLLABORATORE A PROGETTO

Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

INVENZIONI DEL COLLABORATORE A PROGETTO
Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.

I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

ALTRI DIRITTI DEL COLLABORATORE A PROGETTO

La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.

ESTINZIONE DEL CONTRATTO A PROGETTO E PREAVVISO

I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

RINUNZIE E TRANSAZIONI

I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.

DIVIETO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ATIPICI E CONVERSIONE DEL CONTRATTO A PROGETTO IN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

 
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