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FONDO PATRIMONIALE PDF Stampa E-mail

FONDO PATRIMONIALE, COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO

Il fondo patrimoniale consiste in un vincolo di destinazione di determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) per la soddisfazione dei bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale può essere costituito in qualsiasi tempo, sia prima che dopo la celebrazione delle nozze.

Con l'atto di costituzione i beni oggetto del fondo patrimoniale vengono a costituire un patrimonio separato retto da particolari regole: a) i frutti prodotti possono essere impiegati solo per far fronte ai bisogni della famiglia; b) la loro amministrazione è regolata dalle norme relative alla comunione legale; c) non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, solo con l'autorizzazione del giudice, salvo che ciò non sia stato espressamente consentito nell'atto di costituzione; d) non possono essere oggetto di esecuzione per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o entrambi i coniugi oppure da un terzo.

Il fondo patrimoniale cessa a seguito dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

 
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