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Inoltre lo staff di www.parerilegali.info è in grado di offrire consulenza legale online nella redazione di lettere, contratti di compravendita, locazione, appalto, mandato, comodato oltre alla predisposizione di testamenti, ricorsi contro Prefetto o Giudice di Pace per violazione Codice della Strada e nella stesura di querele esposti alla Procura della Repubblica.

L’attività di consulenze legali sul sito www.parerilegali.info è curato dall’Avv. Agnese Milianelli.

L’Avvocato Agnese Milianelli si è laureata presso l’Università degli Studi di Firenze ed è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Firenze, tessera ordine n.2006000109, ha stipulato assicurazione professionale per l’importo di Euro 516.500,00 con la compagnia Unipol Assicurazioni, è iscritta nella lista dei difensori civile autorizzati al patrocinio a spese dello Stato.

L’attività giudiziaria prevalente viene svolta nel foro di Firenze e Prato.

L'Avvocato Agnese Milianelli ha svolto consulenza legale per il Movimento dei Consumatori e per il Sindacato dei Lavoratori.

Si avvale della collaborazione esterna di diversi professionisti tra cui commercialisti, esperti di diritto informatico, architetti, geometri, psicologi in tutta Italia.

STUDIO LEGALE

AVVOCATO AGNESE MILIANELLI

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TEL 347.612166 - 055. 7477586 - 055.2466902 – FAX. 055.2466902

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MANTENIMENTO FIGLIO MAGGIORENNE PDF Stampa E-mail

Vorrei la seguente consulenza legale online: ho un figlio di anni 22 avuto insieme alla mia ex moglie dalla quale sono divorziato da circa 3 anni. Nella sentenza di divorzio è previsto un assegno di mantenimento solo per mio figlio di € 400,00 mensili. Mio figlio non ha ancora trovato un lavoro. Mi chiedevo per quanto tempo sarò obbligato a mantenere mio figlio oramai maggiorenne?
Gentile Sig XXXXXX le fornisco di seguito il seguente parere legale.

Lei sarà obbligato a mantenere suo figlio fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l’indipendenza economica, a meno che lo stato di disoccupazione sia dovuto ad un atteggiamento di inerzia del figlio o al rifiuto ingiustificato a svolgere un’attività lavorativa remunerata.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’indipendenza economica consiste nel percepimento di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita dal soggetto connessa allo svolgimento di un’attività lavorativa remunerata o quantomeno all’avvio verso di essa, con prospettive concrete tali da assicurare al figlio maggiorenne un introito stabile e sicuro anche per l’avvenire (Cass. 8221/06, Cass.4188/06, Cass. 22214/04). In poche parole, l’obbligo del genitore cessa nel momento in cui il figlio abbia trovato un lavoro stabile che gli consenta un tenore di vita adeguato e dignitoso (Cass. 12477/04). Se lo stato di disoccupazione persiste a causa di un atteggiamento svogliato e negligente del figlio che, pur potendo, non si attiva almeno nella ricerca seria e concreta di un lavoro adeguato alle sue aspirazioni e al percorso formativo di studi svolto, il genitore può chiedere al Giudice di cessare la corresponsione dell’assegno periodico. La Cassazione ha escluso che possa fissarsi un termine a priori ma ha anche precisato che la persistenza dei presupposti che giustificano l’obbligo dei genitori al mantenimento deve essere contemperata a criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei figli beneficiari, in modo da escludere che la “tutela della prole” possa essere protratta oltre dei ragionevoli limiti di tempo e misura al di là dei quali si risolverebbe in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (Cass. 12477/04).
Però vi sono alcune recenti sentenze della giurisprudenza di merito che hanno fissato l’età di trent’anni come spartiacque nell’onere della prova. In particolare secondo tale orientamento giurisprudenziale fino al compimento dei trenta anni spetta al genitore che chieda di essere esonerato dall’obbligo di mantenimento, dimostrare che il figlio non si sia sufficientemente impegnato per rendersi autonomo; superati i trenta anni sarà il figlio a dover dimostrare di essersi trovato in circostanze, a lui non imputabili, tali da rendere impossibile il raggiungimento dell’indipendenza economica. (Trib. Bari 20/04/2004 e Trib. Bari 2681/06).

 
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